Ravvedimento: calcolo della sanzione
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- Calcolo del ravvedimento
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La riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie di competenza di A.A.M.S. comprende le attività di gestione dei versamenti in autoliquidazione effettuati tramite modello F24.
In particolare, il Modello F24 Accise viene utilizzato dal contribuente per il pagamento di tutte le somme dovute di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, compresi interessi e sanzioni, a partire dallanno 2005.
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- xls (27.50 KB)Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati da AAMS, ove non pagate nei termini previsti, vengono iscritte a ruolo. Il ruolo è formato e reso esecutivo dallufficio ai fini della riscossione posta in essere, successivamente, dalla società di riscossione.
Una volta formato il ruolo, la società di riscossione ed i suoi agenti sul territorio attivano, come prima fase, le procedure di riscossione per il recupero del credito notificando ai contribuenti la cartella di pagamento.
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A seguito del ricevimento della comunicazione dirregolarità, il contribuente può versare, entro i trenta giorni successivi, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, usufruendo dei benefici di legge evidenziati nella comunicazione medesima. Tale versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero in forma rateale secondo le disposizioni previste all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Al riguardo, l'articolo 30-bis, comma 3, del D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2) prevede che le disposizioni di cui al summenzionato D.Lgs. n. 462/1997 si applicano:
Da ultimo, lart. 24, comma 7, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111, ha adottato analogo rimando alle disposizioni sulla rateazione per quanto concerne lImposta unica (IU) sulle scommesse e sui concorsi pronostici, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Pertanto, nellambito dei tributi sopra cennati (PREU - ISI - IU), per fruire del pagamento rateale, è necessario presentare apposita istanza allUfficio competente di AAMS (lUfficio che ha inviato la comunicazione dirregolarità e che provvederà a consegnare al richiedente il piano di rateazione) e versare la prima rata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione.
Istruzioni generaliLarticolo 26 della Legge 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato una sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Per fruire del pagamento rateale, in alternativa al versamento in unica soluzione, linteressato, a seguito del ricevimento di una ordinanza-ingiunzione, deve presentare apposita istanza allUfficio regionale territorialmente competente, di cui si fornisce lunito elenco .
Il dirigente dellUfficio regionale (o un suo delegato) decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di rateazione e comunica al richiedente l'esito mediante apposita comunicazione, recante la motivazione ed i criteri adottati al fine della decisione.
Il provvedimento di accoglimento dellistanza definisce, tra laltro, le scadenze di ciascuna rata e dispone la riscossione, mese per mese, degli interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione. E prevista, inoltre, la stesura e la consegna al richiedente di un apposito piano di ammortamento.
Istruzioni generali
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