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Modello F24 Accise

La riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie di competenza di A.A.M.S. comprende le attività di gestione dei versamenti in autoliquidazione effettuati tramite modello F24.

In particolare, il Modello F24 Accise viene utilizzato dal contribuente per il pagamento di tutte le somme dovute di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, compresi interessi e sanzioni, a partire dall’anno 2005.

Selezionando il link che segue è possibile:

  • scaricare il modello di pagamento F24 Accise con le relative istruzioni di compilazione nonché esaminare la normativa di riferimento collegata;
  • approfondire le modalità da seguire per la rettifica degli errori commessi nella compilazione del modello F24;
  • consultare la tabella contenente l’elenco di tutti i codici tributo in vigore per la sezione Accise/Monopoli.
Istruzioni generali

Ravvedimento: calcolo della sanzione

Ruoli e Provvedimenti

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati da AAMS, ove non pagate nei termini previsti, vengono iscritte a ruolo. Il ruolo è formato e reso esecutivo dall’ufficio ai fini della riscossione posta in essere, successivamente, dalla società di riscossione.

Una volta formato il ruolo, la società di riscossione ed i suoi agenti sul territorio attivano, come prima fase, le procedure di riscossione per il recupero del credito notificando ai contribuenti la cartella di pagamento.

Selezionando il link che segue è possibile:

  • scaricare il modello di istanza di sgravio con le relative istruzioni di compilazione;
  • scaricare il modello di istanza di sospensione con le relative istruzioni di compilazione;
  • scaricare il modello del ricorso contro la cartella di pagamento con le relative istruzioni di compilazione;
Istruzioni generali

Comunicazioni d'irregolarità: calcolo delle rate

A seguito del ricevimento della comunicazione d’irregolarità, il contribuente può versare, entro i trenta giorni successivi, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, usufruendo dei benefici di legge evidenziati nella comunicazione medesima. Tale versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero in forma rateale secondo le disposizioni previste all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Al riguardo, l'articolo 30-bis, comma 3, del D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2) prevede che le disposizioni di cui al summenzionato D.Lgs. n. 462/1997 si applicano:

  • alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) per quanto attiene al Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro;
  • alle somme dovute a norma dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per quanto riguarda l’Imposta sugli intrattenimenti (ISI), applicata agli apparecchi senza vincita in denaro.

Da ultimo, l’art. 24, comma 7, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111, ha adottato analogo rimando alle disposizioni sulla rateazione per quanto concerne l’Imposta unica (IU) sulle scommesse e sui concorsi pronostici, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

Pertanto, nell’ambito dei tributi sopra cennati (PREU - ISI - IU), per fruire del pagamento rateale, è necessario presentare apposita istanza all’Ufficio competente di AAMS (l’Ufficio che ha inviato la comunicazione d’irregolarità e che provvederà a consegnare al richiedente il piano di rateazione) e versare la prima rata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione.

Istruzioni generali

Sanzioni amministrative: calcolo delle rate

L’articolo 26 della Legge 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato una sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.

Per fruire del pagamento rateale, in alternativa al versamento in unica soluzione, l’interessato, a seguito del ricevimento di una ordinanza-ingiunzione, deve presentare apposita istanza all’Ufficio regionale territorialmente competente, di cui si fornisce l’unito elenco .

Il dirigente dell’Ufficio regionale (o un suo delegato) decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di rateazione e comunica al richiedente l'esito mediante apposita comunicazione, recante la motivazione ed i criteri adottati al fine della decisione.

Il provvedimento di accoglimento dell’istanza definisce, tra l’altro, le scadenze di ciascuna rata e dispone la riscossione, mese per mese, degli interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione. E’ prevista, inoltre, la stesura e la consegna al richiedente di un apposito piano di ammortamento.

Istruzioni generali

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